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CIN codice identificativo nazionale: chi deve averlo e dove esporlo
Il CIN è il codice che il Ministero del Turismo assegna a ogni struttura ricettiva e a ogni immobile affittato per finalità turistiche. Si richiede online sulla Banca dati delle strutture ricettive, va esposto all'esterno dell'edificio e riportato in ogni annuncio, sito compreso.

Il CIN, codice identificativo nazionale, è il codice che identifica in modo univoco ogni struttura ricettiva e ogni immobile affittato per finalità turistiche, comprese le locazioni brevi. Si richiede gratis sulla Banca dati delle strutture ricettive (BDSR) del Ministero del Turismo, deve essere esposto all'esterno dell'edificio e riportato in ogni annuncio, ovunque sia pubblicato. Senza CIN, o senza esporlo, si rischiano sanzioni pecuniarie.
Questa guida riassume le regole come le leggo oggi, ottobre 2026. Per il tuo caso specifico, soprattutto se affitti in forma imprenditoriale, il riferimento resta il commercialista o l'ufficio turismo del comune.
Cos'è il CIN e da dove nasce?
Il CIN è stato introdotto dall'articolo 13-ter del decreto-legge n. 145 del 2023, convertito dalla legge n. 191 del 2023. L'obiettivo dichiarato è avere un registro nazionale unico di chi ospita turisti, per facilitare i controlli e far emergere le attività non registrate.
Prima del CIN, molte regioni avevano già un loro codice identificativo regionale. Il CIN non lo cancella: la banca dati nazionale parte dai dati regionali, dove esistono, e assegna il codice nazionale. Per questo in molti casi la procedura dura pochi minuti, perché i dati della struttura sono già presenti.
Chi deve avere il CIN?
Devono averlo:
- le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, come hotel, B&B, affittacamere, case vacanza e agriturismi che ospitano turisti;
- gli immobili a uso abitativo affittati per finalità turistiche;
- gli immobili dati in locazione breve, cioè gli affitti fino a 30 giorni, anche quando li gestisce un privato senza partita IVA.
In pratica, se ospiti turisti a pagamento, anche solo in un appartamento e per poche settimane l'anno, il CIN ti riguarda.
Come si richiede il CIN?
La richiesta si fa online sul portale BDSR del Ministero del Turismo, accedendo con identità digitale (SPID o CIE). I passaggi tipici sono:
- accedi alla BDSR con le tue credenziali digitali;
- cerchi la struttura o l'immobile tra quelli già registrati dalla regione, tramite il codice regionale se ce l'hai;
- verifichi i dati, completi quelli mancanti e confermi le dichiarazioni richieste, comprese quelle sulla sicurezza;
- il sistema assegna il CIN, che puoi scaricare e conservare.
Se l'immobile non compare, la procedura prevede di segnalarlo e di passare dalla regione per la registrazione. Conviene muoversi per tempo, prima di pubblicare gli annunci della stagione.
Dove va esposto il CIN?
L'obbligo di esposizione ha due parti:
- all'esterno dell'edificio in cui si trova la struttura o l'appartamento, in modo visibile, nel rispetto di eventuali vincoli (per esempio regolamenti condominiali o tutela degli edifici storici, per i quali sono ammesse modalità alternative);
- in ogni annuncio, ovunque sia pubblicato: portali come Booking.com e Airbnb, agenzie, siti di annunci e, naturalmente, il sito della struttura.
Sul sito consiglio di riportare il CIN in tre punti: nel piè di pagina, nella pagina di ogni camera o appartamento (se ogni unità ha il suo codice) e nelle email di conferma. Se gestisci più unità con codici diversi, ognuna deve mostrare il suo. È un dettaglio che nei siti che realizzo per le strutture ricettive imposto fin dall'inizio, così non va ricordato a ogni modifica.
Quali dispositivi di sicurezza servono per avere il CIN?
La stessa norma prevede che le unità con CIN siano dotate di dispositivi di sicurezza funzionanti:
- rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio;
- estintori portatili a norma di legge, posizionati in modo accessibile.
Chi esercita l'attività di locazione in forma imprenditoriale ha anche l'obbligo di presentare la SCIA allo sportello unico per le attività produttive del comune. Per numero e posizione degli estintori, e per gli altri requisiti, ti consiglio di farti indicare dal tecnico di fiducia cosa serve nel tuo immobile.
Che sanzioni si rischiano?
La norma prevede sanzioni pecuniarie distinte:
- da 800 a 8.000 euro per chi affitta senza aver ottenuto il CIN;
- da 500 a 5.000 euro per la mancata esposizione o indicazione del CIN, all'esterno dell'edificio o negli annunci, con la rimozione dell'annuncio non conforme;
- da 600 a 6.000 euro per la mancanza dei dispositivi di sicurezza.
I controlli sono affidati ai comuni, tramite la polizia locale. Anche i portali verificano la presenza del codice negli annunci, e un annuncio senza CIN rischia di non essere pubblicato.
Il CIN cambia qualcosa per chi ha già un sito?
Sì, per due ragioni. La prima è l'obbligo di indicarlo negli annunci: il sito della struttura, con le sue pagine di camere e appartamenti, è a tutti gli effetti un annuncio. La seconda è la coerenza: il nome della struttura, l'indirizzo e il codice sul sito devono coincidere con quelli registrati nella banca dati e sui portali.
Il consiglio pratico è fare un giro di controllo una volta all'anno:
- il CIN compare nel piè di pagina e nelle pagine delle singole unità;
- le email automatiche di conferma lo riportano;
- i dati della struttura sono gli stessi ovunque, compresi i portali;
- se hai aggiunto un'unità, il suo codice è stato inserito.
Se il sito è vecchio o difficile da aggiornare, questo genere di modifiche diventa un piccolo lavoro ogni volta. È uno dei motivi per cui, quando rifaccio un sito, i dati della struttura stanno in un solo punto e si propagano a tutte le pagine.
Cosa cambia se gestisci più appartamenti?
Il CIN identifica la singola unità, non il gestore. Chi gestisce più appartamenti, anche nello stesso edificio, ha quindi più codici, uno per ogni unità, e ciascuno va esposto e indicato negli annunci della sua unità. Sul sito questo si traduce in una pagina per ogni appartamento con il suo codice, non in un codice unico nel piè di pagina.
Se gestisci immobili per conto di proprietari diversi, conviene tenere un elenco aggiornato con codice, indirizzo, proprietario e data di richiesta, e verificare che ogni annuncio, su ogni canale, riporti il codice giusto. Un codice scambiato tra due appartamenti è un errore facile da fare e scomodo da spiegare durante un controllo.
Il CIN va indicato anche nei preventivi e nelle conferme?
L'obbligo di legge riguarda l'esposizione all'esterno e gli annunci. Riportarlo anche in preventivi, conferme di prenotazione e messaggi all'ospite non è richiesto in modo esplicito, ma è una buona pratica: rende la struttura riconoscibile, rassicura chi prenota direttamente e rende coerenti tutte le comunicazioni. Se le conferme partono in automatico, basta inserirlo una volta nel modello.
Cosa fare se cambiano i dati della struttura?
Il CIN resta legato all'unità, ma i dati che lo accompagnano possono cambiare: un nuovo gestore, un cambio di denominazione, una ristrutturazione che modifica il numero di posti letto. In questi casi conviene aggiornare la banca dati secondo le procedure previste dalla regione e dal ministero, e poi allineare a cascata sito, portali e materiali stampati. Il rischio, altrimenti, è che il codice esposto sul portone e quello negli annunci raccontino due strutture diverse.
Come lo gestisce ROOMIO?
In ROOMIO, il gestionale per strutture ricettive che ho sviluppato, il codice identificativo nazionale compare sulla pagina di prenotazione, nelle conferme e nelle comunicazioni, insieme ai dati della struttura. Lo inserisci una volta e non devi ricordarti di aggiungerlo a ogni email o pagina. Trovi le altre funzioni nella pagina di ROOMIO.
Se ti interessano gli altri adempimenti, ho scritto anche una guida su Alloggiati Web e le schedine per la Questura e una sull'imposta di soggiorno per i gestori.
Ne parliamo?
Se vuoi controllare che il tuo sito riporti il CIN dove serve, o stai aprendo una nuova struttura e vuoi partire con sito e prenotazioni in regola, scrivimi. Guardo con te pagine, conferme e annunci, e ti dico cosa sistemare.
Fonti
- Banca dati delle strutture ricettive (BDSR), Ministero del Turismo
- Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, art. 13-ter (Normattiva)
Crediti delle immagini
- Copertina: foto di Bruno BD su Unsplash


