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Tracking pixel nelle email: scaduto il termine del Garante, cosa cambia per le newsletter

Dal 29 ottobre 2026 chi manda newsletter ed email promozionali deve rispettare le linee guida del Garante sui tracking pixel: serve il consenso per misurare chi apre i messaggi, salvo eccezioni, con informativa chiara e revoca semplice. I controlli sono già in programma.

Primo piano di un occhio umano con l'iride verde

Il 29 ottobre 2026 sono scaduti i sei mesi che il Garante privacy aveva concesso per adeguarsi alle linee guida sui tracking pixel nelle email. Lo ha ricordato l'Autorità nella newsletter dell'8 ottobre: aziende, piattaforme e chi manda newsletter dovevano aggiornare entro quella data informative, consensi e sistemi di revoca. Le linee guida sono il provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile, come riepiloga Agenda Digitale. Il Garante ha inserito la verifica fra le ispezioni del secondo semestre 2026.

Cos'è un tracking pixel?

È un'immagine minuscola e trasparente inserita in un'email. Quando il destinatario apre il messaggio, il programma di posta la scarica dal server del mittente, e in quel momento il mittente sa che l'email è stata aperta, quando, spesso da quale dispositivo e da quale zona. Serve a calcolare il "tasso di apertura", e secondo Agenda Digitale nelle sue ispezioni il Garante lo ha trovato in uso quasi ovunque.

Nella sua pagina dedicata ai tracking pixel, il Garante lo considera uno strumento potenzialmente invasivo, perché funziona senza che il destinatario se ne accorga. Per questo ricade nell'articolo 122 del Codice privacy, lo stesso che regola i cookie.

Quando serve il consenso?

La regola generale è che serve un consenso preventivo, libero, specifico e informato. Ci sono però eccezioni, che il Garante indica in modo non tassativo e che Agenda Digitale riassume così:

  • statistiche aggregate e davvero anonime, per esempio un pixel uguale per tutti i destinatari di una campagna che misura solo la percentuale complessiva di aperture;
  • sicurezza, come la verifica che un'email critica (conferma dell'account, cambio password) sia stata aperta;
  • comunicazioni di servizio dovute per legge, come le modifiche contrattuali o la notifica di una violazione di dati. Il promemoria commerciale non rientra in questa eccezione.

Una buona notizia per le piccole imprese: secondo le linee guida, il consenso al pixel può essere raccolto insieme a quello per le email promozionali, con una sola casella, purché la richiesta sia neutra e la persona sia informata che le email contengono pixel.

Cosa deve cambiare in pratica?

Il Garante chiede tre cose:

  1. un'informativa chiara che spieghi cosa fanno i pixel, quali dati raccolgono, per cosa, per quanto tempo;
  2. una revoca semplice, anche selettiva: chi riceve la newsletter deve poter scegliere di continuare a riceverla senza essere tracciato, non solo di disiscriversi;
  3. privacy fin dalla progettazione: misure tecniche che riducano la possibilità di identificare le persone, come un identificativo per ogni destinatario non leggibile e non sequenziale, tenuto separato dall'indirizzo email.

Per i trattamenti già in corso, Agenda Digitale riporta che il Garante prevede un approccio transitorio: aggiornare l'informativa con il primo invio utile e attivare la revoca granulare.

Cosa cambia per una PMI?

Se mandi una newsletter ai clienti con una delle piattaforme più diffuse, è molto probabile che i pixel siano attivi per impostazione predefinita. Il lavoro da fare non è enorme, ma va fatto: informativa, modulo di iscrizione, pagina delle preferenze, contratto con la piattaforma.

Per chi manda solo email di servizio (conferme d'ordine, fatture, promemoria di appuntamento) il punto è verificare che non ci siano pixel di tracciamento commerciale nascosti nei modelli.

Cosa fare adesso?

  1. Controlla la piattaforma di invio: verifica se il tracciamento delle aperture è attivo e se si può disattivare o rendere anonimo.
  2. Aggiorna l'informativa con una sezione sui pixel e il modulo di iscrizione con una richiesta di consenso neutra.
  3. Aggiungi nel piè di pagina delle email un link per continuare a ricevere i messaggi senza tracciamento.
  4. Verifica il contratto con il fornitore della piattaforma come responsabile del trattamento.
  5. Aggiorna il registro dei trattamenti.

Il tema è parente stretto dei cookie: se non l'hai già fatto, ripassa le regole del Garante sul cookie banner e la privacy policy del sito.

Ne parliamo?

Quando un CRM o un gestionale su misura invia email ai clienti, posso costruire l'invio in modo da raccogliere solo le statistiche consentite e gestire le preferenze di ognuno. Lo stesso vale per i moduli di iscrizione del tuo sito aziendale, che devono raccogliere il consenso nel modo giusto. Se vuoi mettere in regola le tue comunicazioni senza rinunciare a capire cosa funziona, scrivimi dalla pagina contatti.

Fonti

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